Proroga ECM in scadenza, De Pascale (Co.Ge.A.P.S.): «Inviate agli Ordini posizioni formative degli iscritti»
La proroga dei trienni formativi che vanno dal 2014 al 2016 e dal 2017 al 2019 scadrà il prossimo 31 dicembre. Secondo Enrico De Pascale, presidente del Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S), “gli elenchi di chi non è attualmente in regola con l’obbligo sono già pronti e nei prossimi giorni saranno inviati a tutti gli Ordini professionali, i quali avranno quindi la possibilità di analizzare e verificare la posizione formativa di ogni professionista sanitario”.
Poiché il Co.Ge.A.P.S. è solo un ente strumentale degli Ordini, sarà dunque compito di questi ultimi decidere se intraprendere una strada sanzionatoria, che comunque non potrà essere uguale per tutti. “Sarà indispensabile andare nella direzione indicata dal Codice deontologico – afferma De Pascale - dalle norme di legge e anche dall’orientamento giurisprudenziale, recentemente intervenuto proprio in merito alla relazione tra formazione ECM e risarcibilità del danno”.
Sul portale del Co.Ge.A.P.S., nella propria area personale, ogni operatore sanitario potrà spostare i propri crediti per essere in regola con l’obbligo ECM.
In particolare, entro il 31 dicembre è possibile spostare:
- i crediti ECM del triennio 2017-2019 nel triennio precedente 2014-2016;
- i crediti ECM del triennio 2020-2022 nel triennio precedente 2017-2019.
Si possono spostare il 100% dei crediti ECM previsti dal proprio obbligo formativo al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Come eseguire lo spostamento:
- nel menu in alto a destra, selezionare: spostamento crediti;
- selezionare il triennio di riferimento;
- scegliere, nell'elenco degli eventi, il corso (e i relativi crediti ECM) che si desiderano spostare nel triennio precedente;
- cliccare sull'icona, nell'ultima colonna "sposta", in riferimento al corso da spostare;
- si aprirà una schermata di riepilogo, dove sarà necessario cliccare sul bottone "procedi";
- comparirà una schermata di conferma ulteriore dove cliccare su "invia richiesta".
Fonte: Sanità Informazione – 12 novembre 2021
Dossier formativo: principi e linee guida validi per il triennio formativo 2020-2022
La Commissione nazionale per la formazione continua ha adottato una nuova delibera in materia di dossier formativo, che prevede le seguenti novità:
- aggiornamento delle disposizioni in materia di dossier formativo al triennio 2020/2022;
- possibilità di costituire il dossier formativo in tutti e tre gli anni del triennio;
- possibilità di modificare il dossier formativo una sola volta per ciascun anno del triennio di riferimento, a partire dall’anno di costruzione.
Fonte: Age.na.s (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) – 1° ottobre 2021
Esenzione per i professionisti sanitari in pensione: chiarimenti
Per i “professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” si intendono “coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro. Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria”.
Tali professionisti sanitari hanno diritto a una riduzione dell'obbligo formativo individuale. L’esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite dell’obbligo formativo individuale triennale.
Fonte: Age.na.s (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) – 2 marzo 2021
Recupero debiti formativi pregressi: precisazioni
In tema di recupero di debiti formativi, non è possibile applicare le riduzioni al professionista sanitario che abbia spostato i crediti ECM acquisiti attraverso eventi con “data di fine evento” fino al 31 dicembre 2021.
Fonte: Age.na.s (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) – 2 marzo 2020
Eventi ECM - Emergenza epidemiologica Covid-19
In base all’articolo 1 del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, al comma 1, punto n. 9, lett. o), sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza".
Fonte: Age.na.s (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) – 29 ottobre 2020
Recupero debiti formativi
Tutti i professionisti sanitari che hanno debiti formativi relativamente ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 hanno tempo per recuperare sino al 31 dicembre 2021.
Fonte: Age.na.s (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) – 10 giugno 2020
“Bonus” per gli operatori sanitari durante il Covid-19
Secondo il “decreto scuola”, diventato legge ai primi di giugno 2020, i 50 crediti ECM da acquisire per l’anno 2020 per medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti dipendenti e liberi professionisti si intendono già maturati per tutti coloro che hanno continuato a svolgere la propria professione durante l’emergenza Covid-19.
Tuttavia, la Commissione nazionale per la formazione continua ha deliberato di chiedere alle istituzioni governative e parlamentari la modifica di tale norma, includendo tra i beneficiari del “bonus” anche le professioni sanitarie di cui alla legge 3 del 2018, ovvero ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, chimici, fisici, biologi e psicologi.
Inoltre, la Commissione nazionale, tenuto conto che l’obbligo formativo ECM è su base triennale e non annuale, chiede che il riconoscimento dei 50 crediti sia riferito al triennio 2020-2022.
Fonte: Age.na.s (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) – 10 giugno 2020
Obbligo formativo ECM per gli psicologi
Dal triennio 2020-2022 tutti gli psicologi sono soggetti all’obbligo formativo ECM secondo la vigente normativa.
Tuttavia, considerate le difficoltà rappresentate dagli psicologi relativamente al loro obbligo di aggiornamento professionale, per il triennio 2017-2019 la Commissione nazionale per la formazione continua ha riconosciuto un credito ECM per ciascun credito acquisito in altra forma.
Fonte: Age.na.s (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) – 10 giugno 2020
Obbligo formativo
L’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Fonte: Age.na.s (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) – 18 dicembre 2019
Sperimentazioni cliniche - d.lgs. 52/2019
Ai professionisti sanitari che partecipano direttamente a programmi di sperimentazioni cliniche (articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 52/2019) vengono riconosciuti rispettivamente 4 crediti ECM per sperimentazioni fino a 6 mesi, 8 crediti ECM per sperimentazioni di durata superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi, 16 crediti ECM per sperimentazioni oltre i dodici mesi.
Fonte: Age.na.s (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) - 18 dicembre 2019
Obbligo ECM
Tutti i professionisti sanitari che prima del 2019 non avevano l’obbligo della formazione ECM per il triennio 2020-2022 potranno portare in riduzione i 50 crediti formativi ECM acquisiti entro il 31 dicembre 2019.
Fonte: Age.na.s (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) – 25 luglio 2019